LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 733-2005 proposto da:
B.R. *****, P.A.
*****, P.B. *****, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della BRIAN SAS di PRADEL BRUNO R.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO ERMINI 68, presso lo studio dell’avvocato PAGANO GERALDINE FLORENCE, rappresentati e difesi dall’avvocato GUARNIERI ANTONIO;
– ricorrenti –
contro
GEST IMM SRL C.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO CASTRUCCI 13, presso lo studio dell’avvocato DUO’ PIER LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALMANSI MARINO;
– controricorrente –
e contro
P.D., F.M.T.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 205/2004 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 29/05/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per l’estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia in subordine inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che P.B. in proprio e nella qualità di rappresentante della Brian sas di Pradel Bruno & C. B.R. M., P.A. e la Gest Imm. Sri in persona di F. E. hanno depositato atto di rinuncia all’azione ed agli atti del giudizio, riconoscendo l’avvenuta transazione con rogito ***** in notaio Innocenti da Treviso, chiedendo la compensazione delle spese; che l’atto è sottoscritto anche dagli avvocati Antonio Guarnirei e Marino Almansi.
P.Q.M.
Dichiara il presente procedimento estinto per rinunzia. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010