Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.3579 del 16/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALDAGNO 27, presso lo studio dell’avvocato BASSO TOMMASO, rappresentato e difeso dall’avvocato CONTE ENZO con delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 244/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, Quarta Sezione Civile, emessa il 10/12/2003; depositata il 18/02/2004; R.G.N.768/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 15/12/2009 dal Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con scrittura privata ***** B.C. ha concesso in comodato al fratello, B.G., un appezzamento di terreno in *****, sul quale il comodatario ha edificato.

Con successivo atto ***** B.C. ha donato a Z.S. un terreno comprensivo di quello concesso in comodato.

Con atto di citazione notificato il 10.9.1996 la Z.S. ha convenuto B.G. davanti al Tribunale di Padova, chiedendo la restituzione dell’appezzamento concesso in comodato, non essendo a lei opponibile il contratto di comodato, perche’ privo di data certa anteriore al suo acquisto.

Il convenuto ha resistito alla domanda.

Con sentenza n. 194/2001 il Tribunale ha condannato il B.G. a rilasciare l’immobile e gli edifici ivi costruiti, oltre che a rimborsare le spese processuali.

Proposto appello principale dal soccombente ed incidentale dalla Z., con sentenza 10 dicembre – 18 febbraio 2004 n. 244 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma, ha rilevato che il B.C. aveva donato alla Z. solo il terreno; non le costruzioni ivi edificate, e ha ridotto al solo terreno la condanna al rilascio.

Propone due motivi di ricorso il B.G.. L’intimata non ha depositato difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, deducendo violazione degli art. 952 e 1362 c.c., il ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia correttamente individuato il bene oggetto di causa, confondendo il terreno oggetto di comodato con l’intero bene di cui all’atto di donazione alla Z.. B.C. gli aveva infatti concesso in comodato una porzione di mq. 1300 del suo terreno, sulla quale egli aveva edificato, con l’intesa che gli edifici sarebbero stati di proprieta’ del comodante. Secondo le finalita’ della convenzione, il terreno adiacente alle costruzioni, fino all’estensione di mq. 1300, era connesso al fabbricato, quale area di pertinenza dello stesso, e la nuova situazione aveva costituito oggetto di apposito accatastamento, come da documenti che il ricorrente ha prodotto.

Erroneamente, quindi, la Corte di appello lo ha condannato a restituire il terreno per intero.

2.- Il motivo e’ inammissibile.

Sono in primo luogo inammissibili i nuovi documenti prodotti per la prima volta in questa sede, non ricorrendo alcuno dei casi previsti dall’art. 372 c.p.c..

Quanto alle censure, sotto l’apparenza della violazione di alcune norme di legge il ricorrente mette in realta’ in discussione la ricostruzione dei fatti e l’interpretazione dei contratti intercorsi fra le parti, questioni entrambe la cui soluzione e’ rimessa al giudice del merito e non e’ suscettibile di riesame se non sotto il profilo degli eventuali vizi di motivazione, vizi che nella specie non sono stati neppure prospettati dal ricorrente, ne’ sono oggettivamente ravvisabili nella sentenza impugnata.

In secondo luogo e in ogni caso, le doglianze del ricorrente non appaiono in termini rispetto alle ragioni della decisione.

L’asserita, erronea determinazione dell’oggetto del contratto di comodato ed il mancato riconoscimento che esso comprendeva anche il terreno adiacente alle costruzioni, per l’estensione complessiva di mq. 1.300, e’ questione irrilevante e inidonea a giustificare l’annullamento della sentenza impugnata, ove si consideri che la Corte di appello ha ordinato il rilascio degli appezzamenti di terreno menzionati dal ricorrente non per la ragione che essi non erano compresi nell’area data in comodato, ma perche’ il contratto di comodato (nella sua interezza) e’ stato ritenuto inopponibile all’acquirente Z., perche’ privo di data certa anteriore all’acquisto di quest’ultima, essendo stato registrato solo nel 1995, e non essendo applicabili al comodato le norme dettate per le locazioni dall’art. 1599 c.c., commi 3 e 4.

3.- Il secondo motivo, proposto in subordine, con cui il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 817, 818 e 952 c.c.., poiche’ il terreno adiacente alle costruzioni costituirebbe pertinenza delle stesse ed, in quanto tale, non sarebbe assoggettabile a regime diverso da quello applicabile alla cosa principale, e’ inammissibile per le stesse ragioni sopra esposte, oltre che per difetto di autosufficienza.

Va rilevato, sotto questo secondo profilo, che la Corte di appello non ha affatto preso in esame la questione e che il ricorrente non ha specificato se, e tramite quali atti, egli l’abbia sollevata nelle competenti sedi di merito.

4.- Il ricorso deve essere rigettato.

5.- Non essendosi costituita l’intimata non vi e’ luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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