Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.3692 del 17/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato MASCHERONI EMILIO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato SICILIANO ROSARIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BILOTTA MARIA, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 852/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 20/07/2006 r.g.n. 707/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/12/2009 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega MASCHERONI EMILIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI COSTANTINO, che ha concluso per inammissibilità.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro che ha dichiarato esistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con G.G., per illegittimità del termine apposto, ex art. 8 c.c.n.l. 1994 e accordo integrativo 25.9.1997, al contratto di lavoro stipulato tra le parti e ha condannato la società al pagamento delle retribuzioni non corrisposte a decorrere dal 1 dicembre 2003.

La lavoratrice ha resistito con controricorso.

Nel corso del presente giudizio la società ricorrente ha depositato copia del verbale della conciliazione in sede sindacale intervenuta con l’odierna controricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Dal prodotto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia in oggetto, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Ritiene il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione sia idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di Cassazione e il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; al che consegue la declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso, in quanto l’interesse ad agire – e, quindi, anche ad impugnare – deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione (Cass. Sez. un. n. 25278 del 2006; Cass. n. 6026 del 2006, n. 16341 del 2009;

inoltre, in controversia analoga alla presente, Cass. n. 27155 del 2008).

L’accordo transattivi intervenuto tra le parti integra giusto motivo di compensazione, tra le medesime, delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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