Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.3701 del 17/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.A. e B.M.G., nella qualità di soci della Valmetal di Zoaldi Aurelio e C. s.n.c., elettivamente domiciliati in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 11 presso lo studio dell’Avv. Dino Valenza e rappresentati e difesi dall’Avv. Mazza Michele di Sondrio, in forza di mandato in calce al ricorso in Cassazione;

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 sono legalmente domiciliati;

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 70/45/2001 Udita la relazione del Consigliere Dr. Renato Polichetti Viste le conclusioni scritte del P.G. Giampaolo Leccisi che ha chiesto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza dello stesso.

Sentite le conclusioni dell’Avvocato Valenza Dino per i ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Considerato quanto segue:

Si controverte in merito a due avvisi di accertamento per maggior reddito, relativi all’anno 1988, concernenti la Valmedil di Zoaldi Aurelio e C. s.n.c. e i soci di essa società, odierni ricorrenti.

Avverso tali provvedimenti sia la Società, sia i soci proponevano separati ricorsi.

La competente Commissione Provinciale accoglieva parzialmente, con separate pronunce, i ricorsi.

Avverso le sentenze in parola proposero appello sia la Società sia i soci, questi ultimi limitandosi a richiamare i motivi di gravame proposti dalla Società.

Ad entrambi i gravami, non riuniti, resistette l’Ufficio.

Con la sentenza oggi impugnata dai ricorrenti in epigrafe indicati, il gravame proposto dai soci è stato dichiarato inammissibile.

Avverso la suddetta sentenza è stato proposto ricorso innanzi a questa Corte da Z.A. e B.M.G. sulla base di tre motivi con i quali viene dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di legge e processuali.

Le Amministrazioni in epigrafe indicate con controricorso hanno dedotto l’inammissibilità e infondatezza dei motivi di ricorso. Come stabilito da questa Corte in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Sezioni Unite 04.06.2008 n. 14815 Rv. 603330).

Nel caso di specie si trattava per l’appunto di una società di persone e, pertanto, il contenzioso giudiziario doveva essere instaurato nei confronti di tutti i soci, ciò che viceversa, nel caso concreto non è avvenuto. Pertanto devono essere annullate le sentenze di primo grado e di appello con remissione della causa alla commissione provinciale competente per territorio che dovrà attenersi al principio sopra riportato.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione decidendo sul ricorso cassa la sentenza di primo e secondo grado e rimette la causa ad altra sezione della commissione provinciale di Milano.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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