Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.3732 del 17/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Pubbli-A S.p.A. (incorporante la Start Pubblicità S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Regina Margherita 46, presso gli avv.ti Frascaroli Andrea e Ruggero, che la rappresentano e difendono, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Roma, in persona del Vicesindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso l’Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall’avv. Marzolo Riccardo, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Roma), Sez. n. 4, n. 41/4/07, del 16 gennaio 2007, depositata il 29 marzo 2007, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 21 gennaio 2010 dal Cons. Dr. Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso del Pubbli-A S.p.A., illustrato anche con memoria, relativo ad una controversia avente ad oggetto l’impugnazione della società contribuente avverso sei avvisi di accertamento d’ufficio (nn. *****) tutti per preteso omesso versamento dell’imposta di pubblicità dovuta per l’anno 2002, e contestati dalla società contribuente tra l’altro deducendo di aver regolarmente versato l’imposta;

Letto il controricorso del Comune di Roma;

Preso atto che dal documento depositato dal Comune di Roma in questa sede di legittimità (Comunicazione dell’11 maggio 2009) risulta disposto l’annullamento d’ufficio in autotutela degli avvisi di accertamento oggetto della controversia, con la conseguente cessazione della materia del contendere;

Considerato che in ragione dello svolgimento della controversia nei diversi gradi di giudizio si palesa giustificata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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