LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso dì essa domiciliata in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
P.C.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 12/28/06, depositata il 24 febbraio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5 novembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. SORRENTINO Federico, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza indicata in epigrafe ha rigettato l’appello proposto dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Roma *****, nei confronti della sentenza di accoglimento dei ricorsi, riuniti, di P.C. avverso una cartella di pagamento relativa all’IRPEF per il 1994. Il giudice di secondo grado, rilevato che prima di presentare l’appello l’ufficio aveva emesso sgravio totale a favore del ricorrente, “e non trovando alcun riferimento di ciò nell’appello”, “tanto che la Commissione ritiene che la controversia sia stata data in carico a due diversi funzionar che non sì sono affatto consultati sull’iter dell’intera vicenda”, rigettava il gravame.
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della decisione articolando tre motivi.
Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede. Il ricorso, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., è stato fissato per la trattazione in Camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi l’amministrazione censura la sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 68 e 69, e per omessa pronuncia, per non aver considerato che in caso di accoglimento del ricorso in primo grado, gli importi iscritti a ruolo devono essere rimborsati, senza necessità dì istanza del contribuente, prescindendosi dall’accoglimento ovvero dall’impugnativa della sentenza da parte dell’ufficio, e senza che tale comportamento possa configurarsi come acquiescenza alla decisione, ed in quanto l’intervenuto sgravio non esime la CTR dall’esaminare le ulteriori censure formulate nell’appello; con il terzo motivo critica la sentenza per vizio di motivazione.
Il ricorso è manifestamente fondato, in quanto la sentenza impugnata incorre tanto nella violazione di legge che nel vizio di motivazione denunciati.
In caso dì accoglimento del ricorso in primo grado, infatti, il tributo corrisposto deve essere rimborsato al contribuente dall’ufficio, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, entro novanta giorni dalla notificazione dalla sentenza.
Il giudice d’appello, nella parte in cui adombra che l’impugnazione della sentenza sia incompatibile con lo sgravio del tributo effettuato dall’ufficio, ha violato tale previsione; per il resto, la motivazione della decisione è insufficiente, perchè non viene esplicitato l’iter logico seguito per pervenire al decisum, c.d. è inoltre contraddittoria, nella allusione alla portata dello sgravio disposto, per la ragione appena esposta.
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010