Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.3760 del 17/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato GIULIANI FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FANTOZZI AUGUSTO, TIEGHI ROBERTO, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale in carica pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1437/2006 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA del 2/12/05, depositata il 25/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. SCARANO Luigi Alessandro;

udito l’Avvocato Roberto Esposito, (delega avvocato Giuliani Francesco), difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. SORRENTINO Federico, che si riporta alla relazione scritta.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Considerato che e’ stato dalla contribuente sig.ra C.R. proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. della sentenza Cass., 25/1/2006, n. 1437;

atteso che resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate;

vista la requisitoria scritta del P.G. con la quale si e’ richiesta pronunzia ex art. 375 c.p.c. di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza;

rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria ne’ vi e’ stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;

considerato che, come dedotto dalla ricorrente, la suindicata sentenza Cass., 25/1/2006, n. 1437 ha accolto il ricorso proposto dalla ricorrente, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto;

atteso che con il come sopra accolto ricorso la ricorrente aveva censurato la sentenza n. 24/21/99 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto del 14/5/1999, avente ad oggetto avviso di accertamento emesso a titolo di IRPEF per l’anno d’imposta 1984 per L. 5.857.000;

rilevato che la suindicata pronunzia Cass., 25/1/2006, n. 1437 reca nella parte dedicata allo svolgimento del ricorso le indicazioni dell’anno d’imposta 1983 e del reddito capitale accertato pari L. 9.157.000, in luogo di quelle viceversa corrette – quali emergenti dalla suindicata impugnata sentenza n. 24/21/99 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto del 14/5/1999 versata nei fascicolo d’ufficio -, rispettivamente, dell’anno d’imposta 1984 e del reddito capitale accertato pari a L. 5.857.000;

ritenuto doversi pertanto accogliere il ricorso, sostanzialmente volto a correggere quello che si appalesa un mero errore materiale, come confermato dall’analisi della sentenza Cass., 25/1/2006, n. 1438 recante una corrispondente inversione dei dati in questione;

considerato che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non e’ ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (v. Cass., 4/5/2009, n. 10203, Cass., Sez. Un., 27/6/2002, n. 9438).

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso. Ordina che nel corpo della propria sentenza Cass., 25/1/2006, n. 1437 l’indicazione “1983” venga sostituita con “1984” e l’indicazione “L. 9.157.000” venga sostituita con “5.857.000”.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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