LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Ministero delle Finanze e Agenzia delle Entrate, in persona rispettivamente del Ministro e del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrenti –
contro
Tema s.r.l.;
– intimata-
avverso la sentenza n. 6/37/05 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 28.2.2005;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in Camera di consiglio del 21.1.2010 dal consigliere relatore dott. BERTUZZI Mario;
Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. MARTONE Antonio, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per Cassazione proposto dal Ministero delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 6/37/05 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 28.2.2005;
vista l’ordinanza con cui questa Corte, all’udienza del 28.10.2008, rilevata la nullita’ della notifica del ricorso e la mancata costituzione in giudizio dell’intimata, ne ha ordinato la rinnovazione entro il termine di 60 giorni;
rilevato che le parti ricorrenti non hanno provveduto a depositare il ricorso nuovamente notificato, entro il termine fissato, alla parte intimata;
ritenuto, pertanto, che il ricorso e’ inammissibile e che il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell’art. 291 c.p.c.;
considerato che non deve provvedersi sulle spese di lite.
P.T.M.
Dichiara inammissibile il ricorso ed estinto il giudizio di cassazione.
Cosi’ deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010