Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.3854 del 18/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

– ricorrenti –

contro

D.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Nicotera 24, presso l’avv. Farese Paolo, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano), Sez. n. 42, n. 23/42/04, del 4 ottobre 2004, depositata il 6 ottobre 2004, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Udienza pubblica del 21 gennaio 2010 dal Cons. Dott. BOTTA Raffaele;

Sentito l’avv. Paolo Farese per il controricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto formatosi in ordine ad una istanza di rimborso IRAP proposta dal contribuente in relazione alla propria attivita’ di dottore commercialista svolta senza il requisito necessario della autonoma organizzazione.

La Commissione adita accoglieva il ricorso e l’appello dell’Ufficio era dichiarato inammissibile per mancata specificazione dei motivi, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per Cassazione con unico motivo. Resiste il contribuente con controricorso, illustrato anche con memoria.

MOTIVAZIONE Va rilevata preliminarmente l’inammissibilita’ del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze: nel caso di specie al giudizio di appello ha partecipato l’Ufficio periferico di Milano ***** dell’Agenzia delle Entrate (successore a titolo particolare del Ministero) e il contraddittorio e’ stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del dante causa, che cosi’ risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, v. Cass. n. 3557/2005), estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione a proporre il controricorso (cosi’ come il ricorso per Cassazione) spettava alla sola Agenzia. Nei confronti del Ministero vanno compensate le spese della presente fase del giudizio per il consolidamento dei suddetti principi successivamente alla proposizione del ricorso.

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27, 36, e vizio di motivazione, censurando sia la dichiarata inammissibilita’ dell’appello per mancanza di specificita’ dei motivi, espressa nella formula “l’appello si risolve nella riproposizione delle difese di prime cure”, sia il merito della questione circa la applicabilita’ dell’IRAP nella fattispecie di cui e’ causa. Se la chiara censura relativa al merito palesa l’infondatezza dell’eccezione formulata dalla parte controricorrente di realizzata acquiescenza da parte dell’amministrazione per mancata impugnazione sulla parte della sentenza che ha accertato che il contribuente non dispone di alcuna autonoma organizzazione, la censura relativa alla pronuncia di inammissibilita’ e’ fondata alla luce dell’orientamento espresso piu’ volte da questa Corte. Invero e’ stato affermato che: “Nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della validita’ dell’atto impugnato dal contribuente, in quanto considerate dall’amministrazione finanziaria idonee a sostenere la legittimita’ dell’atto stesso e confutare le diverse conclusioni cui e’ pervenuto il giudice di primo grado, assolve l’onere d’impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53” (Cass. nn. 14031 del 2006; 18111 del 2009).

Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione tributaria Regionale della Lombardia per il giudizio sul merito, che dovra’ essere condotto alla luce dei principi affermati da questa Corte in materia di applicazione dell’IRAP alla diverse fattispecie di lavoro autonomo (ex multis, cfr. Cass. 3677 del 2007).

Il giudice di rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese della presente fase del processo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese. Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria Regionale della Lombardia.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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