LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare 14, presso lo studio dell’avv. ROMANELLI Enrico, che lo rappresenta e difende per procura in atti unitamente all’avv. Gianfranco Gaffuri;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n. 113/68/01, depositata il 5/10/2001 Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 21/1/2010 dal Cons. Dott. Francesco Tirelli;
Letta la requisitoria del P.M., in persona del Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
La Corte, osserva quanto segue:
OSSERVA Con ricorso notificato l’8/11/2002, M.G. ha chiesto la cassazione della sentenza in epigrafe indicata.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno depositato atto di costituzione e la controversia è stata decisa all’esito della Camera di consiglio del 21/1/2010.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla lettura della sentenza impugnata e del ricorso contro di essa proposto emerge in fatto che a seguito di segnalazione della Guardia di Finanza, l’Ufficio ha recuperato a tassazione le somme corrisposte nel 1985 dal Credito Italiano al dipendente M.G. a titolo d’indennità di trasferimento e contributo per maggiori canoni di locazione.
Il M. l’ha impugnato davanti alla Commissione Tributaria di Milano, che ha accolto il ricorso con sentenza poi riformata in appello.
Il contribuente ha censurato tale ultima decisione, deducendo con il primo motivo la violazione del D.P.R. n. 597 del 1973, artt. 46 e 48 e 12 disp. gen., in quanto la Commissione Regionale non avrebbe potuto classificare come reddito il contributo per maggiori canoni di locazione.
Con il secondo motivo, il contribuente ha invece dedotto la violazione del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 48 e 12 disp. gen., in quanto la Commissione Regionale avrebbe dovuto escludere la possibilità di assoggettare a tassazione l’intera indennità di trasferimento.
Con il terzo motivo, il contribuente ha poi dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1306 e 1294 c.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 35 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64, in quanto la Commissione Regionale aveva omesso di pronunciarsi sull’estensione a suo favore del giudicato favorevole ottenuto dal condebitore solidale Credito Italiano.
Con il quarto motivo il contribuente ha infine dedotto la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 55 e del D.Lgs n. 472 del 1997, art. 6, in quanto la Commissione Regionale avrebbe dovuto dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni per oggettiva incertezza della norma tributaria.
Così riassunte le doglianze del ricorrente, osserva il Collegio che i primi due motivi sono manifestamente infondati, avendo questa Corte, per il periodo che qui interessa, già più volte affermato sia il carattere retributivo del contributo per maggiori canoni di locazione (C. Cass. 2000/15048, 2001/13481, 2002/17515, 2003/10495 e 2006/1958), che l’assoggettabilità a tassazione dell’intera indennità di trasferimento (C. Cass. 2000/12578, 2003/6152 e 2006/14670).
Il terzo motivo va dichiarato, invece, inammissibile perchè in base al principio di autosufficienza del ricorso, il M. avrebbe dovuto specificare in quale atto ed in quali esatti termini aveva inutilmente sottoposto alla Commissione Regionale la questione dell’estensione a suo favore del giudicato favorevole conseguito dal condebitore solidale.
Il quarto motivo è, al contrario, fondato, essendosi questa Suprema Corte già espressa, in fattispecie analoghe alla presente, per la non applicabilità delle sanzioni per oggettiva incertezza della norma tribuatraria (v., da ultimo in tal senso, la succitata C. Cass. 2006/14670).
La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al profilo accolto senza necessità di rinvio al giudice di secondo grado, perchè non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con esclusione di ogni sanzione per i recuperi sopraindicati.
Tenuto conto dell’esito della lite e della inidoneità dell’atto di costituzione degli intimati a valere come controricorso, stimasi equo compensare le spese dell’intero giudizio fra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta i primi due motivi del ricorso, dichiara inammissibile il terzo, accoglie il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e, decidendo nel merito, esclude l’applicabilità delle sanzioni, compensando le spese dell’intero giudizio fra le parti.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010