LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
snc Leotta Corrado & C, elettivamente domiciliata in Catania, Via Verona 62, presso lo studio dell’avv. PETRALIA Vincenzo, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
L.C., L.G. e P.G.;
– intimati –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia n. 124/17/04, depositata il 4/10/2005.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 21/1/2010 dal Cons. Dott. Francesco Tirelli;
Letta la requisitoria del P.M., in persona del Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità
del ricorso.
La Corte:
FATTO E DIRITTO
rilevato che a seguito di una verifica della G.d.F., l’Ufficio II.DD. di Catania ha notificato alla snc Leotta Corrado & C. ed ai suoi soci L.C., L.G. e P.G. un avviso di accertamento con il quale ha rettificato, per l’anno 1992, i redditi da essi rispettivamente dichiarati ai fini IRPEF ed ILOR;
che la società e i soci si sono rivolti con unico ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, la quale l’ha respinto con sentenza poi parzialmente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale, che pur dichiarando la debenza dell’ILOR, ha annullato l’accertamento nel resto per difetto dei presupposti per la determinazione induttiva del reddito;
che la snc Leotta Corrado ha proposto ricorso per cassazione iscritto al NRG 32814/2006, con il quale ha sostenuto che una volta riconosciuta la radicale illegittimità dell’accertamento, la Commissione Regionale avrebbe dovuto annullarlo in toto e non soltanto per la parte relativa all’IRPEF;
che anche l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione iscritto al NRG 33010/2006, con il quale ha invece sostenuto che la rettifica era stata operata nei modi ed alle condizioni di legge;
che l’impugnazione della società è già stata decisa da questa Corte con sentenza n. 19839/2008, che ha cassato la pronuncia impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo della snc Leotta Corrado & C;
che va pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, dato che il principio secondo il quale in caso di mancata riunione di due impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una di esse non pregiudica la trattazione dell’altra, non può essere invocato nell’ipotesi, come quella in esame, in cui si sia formato il giudicato sulle questioni dalla medesima implicate (C. Cass. 2004/4617 e 2008/5846);
che l’esclusione di qualunque maggior reddito della società impedisce, infatti, di ascrivere ulteriori redditi di partecipazione ai soci;
che sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese del presente giudizio fra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara il ricorso improcedibile e compensa integralmente le spese del presente giudizio fra le parti.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010