Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.3873 del 18/02/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.V., elettivamente domiciliato in Roma, via dei Gracchi 128, presso l’avv. Zappulla Giovanni che, unitamente all’avv. Aldo Burgio, lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia (Palermo), Sez. 32^, n. 15/32/99 del 1 febbraio 1999, depositata il 19 aprile 1999, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.

FATTO E DIRITTO

Vista l’istanza dell’Avvocatura Generale dello Stato con la quale si attesta che il contribuente ha definito la controversia ai sensi della L. n. 413 del 1991 pagando gli importi dovuti e si chiede che venga dichiarata l’estinzione del giudizio;

Ritenuto che trattandosi di definizione per condono sia giustificata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472