Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.3875 del 18/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Metalmetron s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Montasio 67, presso l’avv. Paolo Orsini, rappresentata e difesa dall’avv. Mango Antonio, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano), Sez. 6^, n. 205/6/01 del 6 luglio 2001, depositata il 13 luglio 2001, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.

FATTO E DIRITTO

Vista l’istanza dell’Avvocatura Generale dello Stato con la quale si attesta che il contribuente ha definito la controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12 pagando gli importi dovuti.

Ritenuto che trattandosi di condono è giusta la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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