LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 8648/2006 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.R.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 172/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/03/2005 r.g.n. 495/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2009 dal Consigliere Dott. COLETTI DE CESARE GABRIELLA;
udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega PESSI ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI COSTANTINO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia, che ha dichiarato esistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con P.R. per illegittimità del termine apposto, ex art. 8 CCNL 1994 e accordo integrativo 25.9.1997, al primo dei vari contratti a tempo determinato intervenuti tra le parti e ha condannato la società al pagamento delle retribuzioni non corrisposte a decorrere dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto a termine preceduto dalla messa in mora.
La lavoratrice intimata non ha svolto attività difensiva.
Nel corso del presente giudizio la società ricorrente ha depositato copia del verbale della conciliazione in sede sindacale intervenuta con la P. e, in vista dell’udienza di discussione, memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Dal prodotto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia in oggetto, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Ritiene il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione sia idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione e il conseguente difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; al che consegue la declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso, in quanto l’interesse ad agire – e, quindi, anche ad impugnare – deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione (Cass. Sez. un. n. 25278 del 2006; Cass. n. 6026 del 2006, n. 16341 del 2009; inoltre, in controversia analoga alla presente: Cass. n. 27155 del 2008).
L’accordo intervenuto tra le parti integra giusto motivo di compensazione, tra le medesime, delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010