LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.P. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G G BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato MANFREDINI ORNELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DIVITA SERGIO;
– ricorrente –
e contro
BANCA ROMA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, C.G., A.A.;
– intimati –
e sul ricorso n. 9556/2006 proposto da:
CAPITALIA SPA *****, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell’avvocato LUDINI ELIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
e contro
C.P., A.A., C.G.;
– intimati –
e sul ricorso n. 9727/2006 proposto da:
C.G. *****, A.A.
*****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato LAGAN GIANCARLO, rappresentati e difesi dall’avvocato ERMINI SERGIO;
– controricorrenti ric. incidentali –
e contro
BANCA ROMA SPA, C.P.;
– intintati –
e sul ricorso n. 13427/2006 proposto da:
CAPITALIA SPA *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell’avvocato LUDINI ELIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente ric. incidentale –
e contro
C.G., A.A., C.P.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1068/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/07/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 26/01/2010 dal Consigliere Dott. TRIOLA Roberto Michele;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia.
La Corte:
PREMESSO IN FATTO
che con riferimento ai ricorsi e ricorsi incidentali contro la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 19 luglio 2005 emessa nei confronti di:
1) A.A. e C.G.;
2) Capitalia s.p.a.;
3) C.P., sono successivamente intervenute rinunce accettate dalle controparti.
RITENUTO IN DIRITTO
che va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, previa riunione dei ricorsi;
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi; dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 FEBBRAIO 2010