Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.3934 del 18/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.P. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G G BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato MANFREDINI ORNELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DIVITA SERGIO;

– ricorrente –

e contro

BANCA ROMA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, C.G., A.A.;

– intimati –

e sul ricorso n. 9556/2006 proposto da:

CAPITALIA SPA *****, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell’avvocato LUDINI ELIO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

C.P., A.A., C.G.;

– intimati –

e sul ricorso n. 9727/2006 proposto da:

C.G. *****, A.A.

*****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato LAGAN GIANCARLO, rappresentati e difesi dall’avvocato ERMINI SERGIO;

– controricorrenti ric. incidentali –

e contro

BANCA ROMA SPA, C.P.;

– intintati –

e sul ricorso n. 13427/2006 proposto da:

CAPITALIA SPA *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell’avvocato LUDINI ELIO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente ric. incidentale –

e contro

C.G., A.A., C.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1068/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 26/01/2010 dal Consigliere Dott. TRIOLA Roberto Michele;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia.

La Corte:

PREMESSO IN FATTO

che con riferimento ai ricorsi e ricorsi incidentali contro la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 19 luglio 2005 emessa nei confronti di:

1) A.A. e C.G.;

2) Capitalia s.p.a.;

3) C.P., sono successivamente intervenute rinunce accettate dalle controparti.

RITENUTO IN DIRITTO

che va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, previa riunione dei ricorsi;

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 FEBBRAIO 2010

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