Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.3967 del 19/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25703/2008 proposto da:

P.A. (c.f. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA DORIA 48, presso l’avvocato ABBATE Ferdinando Emilio, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 17/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/10/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato RANIERI RODA, con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, P.A. impugnava il decreto della Corte di Appello di Roma in data 22/01/2007, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somma nei suoi confronti, quale equa riparazione del danno morale, derivante da irragionevole durata di procedimento, in punto decorrenza degli interessi legali nonchè determinazione e liquidazione delle spese di giudizio.

Non ha svolto attività difensiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I ricorrenti hanno presentato memoria per l’udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Secondo giurisprudenza ampiamente consolidata (per tutte, Cass n. 2382 del 2003; n. 18105 del 2005) gli interessi decorrono dalla domanda e non dalla pronuncia.

Così accolto il motivo proposto, va considerato assorbito quello relativo alla liquidazione delle spese, asseritamente inferiori alle tariffe, dovendosi rideterminare le stesse per il giudizio di merito.

Va pertanto cassato il decreto impugnato.

Può decidersi nel merito: le spese del giudizio di merito vanno liquidate come da dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza anche per il presente grado e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente gli interessi legali dalla domanda, e le spese giudiziali, che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, e che dispone siano distratte in favore dei difensori antistatari; per il giudizio di legittimità, in Euro 400,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone siano distratte in favore dell’avvocato ABBATE antistatario.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

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