Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.4037 del 19/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.P.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 47/31/04 dell’11/11/04.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/1/10 dal Relatore Cons. Dr. Paolo D’Alessandro;

lette le conclusioni scritte del PM, che ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro il silenzio-rifiuto formatosi su istanza di rimborso IRAP. Il contribuente non si è costituito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto inammissibile in appello l’eccezione di difetto di un valido silenzio-rifiuto, per essere stata l’istanza di rimborso proposta al Centro di Servizi e non alla DRE. 1.1.- Il mezzo è manifestamente fondato.

Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (11217/97) la presentazione dell’istanza di rimborso ad un organo incompetente impedisce la formazione del silenzio-rifiuto e determina l’improponibilità del ricorso al giudice tributario, per difetto di un provvedimento impugnabile.

La relativa eccezione non può pertanto ritenersi preclusa in appello, attenendo – secondo la prospettazione dell’Ufficio – alle condizioni di proponibilità della domanda.

2.- Resta assorbito il secondo motivo, relativo al merito della pretesa.

3. – La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della CTR Lombardia, che farà applicazione del principio di diritto enunciato sub 1.1.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione CTR Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

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