Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.4157 del 22/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16569/2008 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OMBRONE 12, presso lo studio dell’avvocato DI BIAGIO Mario, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 17, presso lo studio dell’avvocato QUINTARELLI Alfonso, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce al controricorso;

– controricorrente –

il avverso l’ordinanza R.G. 1/08 del TRIBUNALE di ROMA del 12.3.08, depositata il 14/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Mariateresa Elena Povia (per delega avv. Mario Di Biagio) che si riporta agli scritti e alla memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso; in subordine chiede la trattazione dello stesso in pubblica udienza e la rimessione alle SS.UU.;

udito per la controricorrente l’Avvocato Alfonso Quintarelli che si riporta agli scritti, aderendo alla relazione scritta.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

PREMESSO IN FATTO E DIRITTO che entro dieci giorni dall’adunanza in Camera di consiglio il ricorrente ha rivolto al Primo Presidente istanza di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite in relazione a contrasto prodottosi nella giurisprudenza delle sezioni semplici;

che sulla predetta istanza non risulta adottata alcuna determinazione da parte del Primo Presidente, cui l’istanza non risulta neppure trasmessa dalla cancelleria.

PQM

La Corte dispone che la cancelleria trasmetta l’istanza di cui in premessa al Primo Presidente, in attesa delle determinazioni del quale rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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