Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.4168 del 22/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.G., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Pappagallo Gabriele, elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, via Fabio Massimo, n. 57;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro-tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma in data 29 gennaio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Destro Carlo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza;

sentito l’Avv. Gabriele Pappagallo;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pratis Pierfelice, che si è riportato alle conclusioni scritte.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che S.G., deducendo di non avere mai ricevuto la notificazione dei verbali di accertamento della violazione del codice della strada, ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. *****, con la quale il Comune di Roma gli aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 194,58;

che l’adito Giudice di pace di Roma, con sentenza depositata il 9 gennaio 2006, ha rigettato il ricorso per inammissibilità dell’opposizione, rilevando che il S. aveva depositato in giudizio soltanto sei pagine della cartella impugnata, risultante composta di dieci pagine;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il S. ha proposto ricorso, con atto notificato il 16 gennaio 2007, sulla base di un motivo;

che l’intimato Comune di Roma non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Considerato che con l’unico mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, lamentandosi che il Giudice di pace abbia dichiarato l’opposizione inammissibile nonostante il ricorrente avesse depositato la cartella notificatagli nel suo testo provvedimentale, oltre alla busta in originale;

che il motivo è manifestamente fondato;

che, preliminarmente, occorre ribadire che, in tema di opposizione avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, la disposizione di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, comma 3, – a mente della quale l’opponente deve, a pena di inammissibilità, allegare al ricorso in opposizione “l’ordinanza notificata” – va letta nel senso che all’opposizione deve essere allegata la cartella esattoriale notificata (da ultimo, Cass., Sez. 1^, 21 settembre 2006, n. 20426);

che, nella specie, risulta per tabulas che a tale adempimento il ricorrente ha provveduto, depositando unitamente alla cartella la busta in originale contenente l’atto notificatogli a mezzo del servizio postale;

che non è causa di inammissibilità dell’opposizione il fatto che il ricorrente abbia depositato solo sei pagine della cartella impugnata, composta invece di dieci pagine: difatti, le sei pagine depositate costituiscono l’integralità del provvedimento impugnato, mentre le restanti quattro pagine sono costituite, due, da bollettini di conto corrente e, le altre due, da avvertenze;

che, pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al Giudice di pace di Roma, che la deciderà in persona di diverso giudicante;

che il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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