Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.4174 del 22/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di Napoli, con ordinanza N.R.G. 35690/08 del 20/2/09, depositata il 3/3/09, nel procedimento pendente fra:

G.G.;

COMUNE NAPOLI, PREFETTURA DI NAPOLI, PREFETTURA DI CASERTA, EQUITALIA POLIS SPA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/01/2 010 dal Consigliere Relatore Dott. VIVALDI Roberta;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PATRONE Ignazio.

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – Il tribunale di Napoli, con ordinanza del 3.3.2 009, ha chiesto il regolamento di competenza d’ufficio.

Nessuna delle parti ha presentato memoria.

Il regolamento della competenza e’ chiesto nei confronti del giudice di pace che si e’ dichiarato incompetente – con sentenza del 17.6.2008 – in relazione a domanda proposta da G.G. al fine di fare dichiarare la nullita’ del provvedimento di iscrizione ipotecaria esattoriale in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S..

Il regolamento di competenza d’ufficio e’ ammissibile essendo stato tempestivamente proposto (alla prima udienza di trattazione).

L’esame del ricorso conduce a rilevare che si tratta di opposizione all’esecuzione proposta ex art. 615 c.p.c. in materia di sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S..

La competenza appartiene al giudice di pace (v. anche Cass. 6.4.2009 n. 8249).

In quella sede saranno esaminate, da parte del giudice di pace, le contestazioni mosse dall’opponente (v. anche Cass. 1.2.2007 n. 2214;

S.U. 26.7.2006 n. 16997; Cass. 20.4.2006 n. 9180; Cass. 18.7.2005 n. 15149).

Conclusivamente, va dichiarata la competenza del giudice di pace di Napoli”.

La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ne’ alcuna delle parti e’ stata ascoltata in Camera di consiglio.

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, va dichiarata la competenza del giudice di pace di Napoli.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara la competenza del giudice di pace di Napoli.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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