Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.4190 del 22/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26027/2005 proposto da:

G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIRCONVALLAZIONE CASILINA 26, presso lo studio dell’avvocato GALLUZZO GIANLUCA, rappresentato dall’avvocato G.D. difensore di sè medesimo e dall’Avvocato MENSITIERI GAETANO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M.;

– intimata –

sul ricorso 28276/2005 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 11 presso l’avvocato D’ONOFRIO ANGELO (STUDIO SOFIM S.p.A.), rappresentato e difeso dall’avvocato DI LORENZO ERRICO giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

G.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8529/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI, emessa il 20/7/05, depositata il 05/08/2005, R.G.N. 12776/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21/10/2009 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale.

IN FATTO E IN DIRITTO Adito da G.D. perchè fosse accolta la propria opposizione agli atti esecutivi proposta in seno ad una procedura instauratasi nei confronti di G.M., il giudice dell’esecuzione ne dichiarò inammissibile il ricorso in riassunzione da lui introdotto all’esito della definizione del procedimento di opposizione all’esecuzione a sua volta instaurato dalla debitrice.

L’opponente chiese allora l’accoglimento della propria opposizione previa declaratoria di rituale riassunzione della procedura e contestuale revoca della predetta pronuncia di inammissibilità.

La domanda tempestivamente introdotta con il ricorso venne poi dichiarata improcedibile con provvedimento con il quale il G.E., anzichè applicare il disposto dell’art. 181 c.p.c., e disporre la cancellazione della causa dal ruolo, definì, nella sostanza, l’introdotta parentesi di cognizione con provvedimento avente natura di sentenza ancorchè adottato in forma di ordinanza.

Contro tale ordinanza, come correttamente rilevato nella sentenza oggi impugnata, andava proposto ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell’art. 111 Cost., mentre la nuova opposizione agli atti, successivamente proposta dal G., risultava palesemente tardiva rispetto al termine di cui all’art. 617 c.p.c..

Questa corte condivide integralmente la motivazione del giudice territoriale (in argomento, ex multis, Cass. 18.1.2003, n. 711, a mente della quale, in tema di opposizione agli atti esecutivi, qualora l’opponente non compaia all’udienza di comparizione fissata ex art. 618 cod. proc. civ., comma 1, e applicabile l’art. 181 cod. proc. civ., comma 1, è, conseguentemente, il giudice dell’esecuzione deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo; pertanto, qualora in detta ipotesi il giudice dell’esecuzione erroneamente dichiari improcedibile il giudizio, il relativo provvedimento, ancorchè adottato in forma di ordinanza, va considerato sentenza in senso sostanziale, contro la quale è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell’art. 111 Cost.), la cui pronuncia non può che essere in questa sede confermata, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso principale – cui consegue quella di assorbimento del ricorso incidentale.

La disciplina delle spese – giusta il principio della soccombenza – segue come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 4200,00, di cui Euro 200,00 per spese generali.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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