LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.P., R.F., R.P., rappresentati e difesi per procura a margine del ricorso dagli Avvocati Fratto Andrea e Bruno Lucchino Masnada, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, via del Teatro Valle n. 51;
– ricorrenti –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate;
– intimati –
avverso la sentenza n. 45/9/04 della Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione distaccata di Salerno, depositata il 7.4.2004;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 21.1.2010 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;
Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. MARTONE Antonio che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
FATTO E DIRITTO
Visto i ricorso per cassazione proposto da C.P., R.F., R.P. avverso la sentenza n. 45/9/04 della Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione distaccata di Salerno, depositata il 7.4.2004;
vista l’ordinanza con cui questa Corte, in data 23.1.2009, rilevata la nullità della notifica del ricorso e la mancata costituzione in giudizio degli intimali, ne ha ordinato la rinnovazione entro il termine di 60 giorni;
rilevato che la predetta ordinanza è stata regolarmente comunicata, in data 2.2.2009, alle parti ricorrenti, ma queste non hanno provveduto a depositare il ricorso nuovamente notificato, entro il termine fissato, alle parti intimate;
ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile e che il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.;
consideralo che non deve provvedersi sulle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso ed estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010