LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 28180-2005 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore in carica pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CASSA RISPARMIO FIRENZE SPA, (ora NON PERFORMING LOANS S.p.A.), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE 14, presso lo studio dell’avvocato LA SCALA GIUSEPPE, con procura speciale del dott. Notaio Germano Zinni, in data 15.10.2009, rep. n. 88831, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CANONICO GOLIARDO giusta delega in atti;
– controricorrenti –
contro
BANCA MPS SPA, C.G., FALL DADA DI FINCA OLIVIERO &
C SNC;
– intimati –
sul ricorso 32272-2005 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del Direttore della Succursale di Perugia Dott. B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAPOSILE 2, presso lo studio dell’avvocato ANZALDI ANTONINA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FANTUSATI PAOLO giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente –
contro
CASSA RISPARMIO DI FIRENZE SPA, in persona dell’avv. D.
L., responsabile del Servizio Recupero Crediti, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ombrone n. 14, presso lo studio dell’avvocato LA SCALA GIUSEPPE, con procura speciale del dott. Notaio Germano Zinni, in data 15.10.2009, rep. n. 88831 che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CANONICO GOLIARDO giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
AGEN TERRITORIO, C.G., FALL DADA DI PINCA OLIVIERO
&
C SNC;
– intimati –
avverso la sentenza n. 305/2005 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, emessa il 21/04/05, depositata il 28/07/2005; R.G.N. 594/2002.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2009 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato Antonina ANZALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO WLADIMIRO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e rigetto del 2 motivo del ricorso incidentale.
IN FATTO Nell’ambito di un procedimento esecutivo immobiliare promosso dal Monte dei Paschi di Siena nei confronti di C.G., in cui spiegava intervento la Cassa di Risparmio di Firenze, quest’ultima propose opposizione avverso il progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita, che ne prevedeva l’assegnazione per l’intero al Montepaschi, creditore ipotecario di primo grado, evidenziando che, alla data di iscrizione di altra ipoteca in suo favore, non risultavano ulteriori, precedenti iscrizioni a carico della debitrice – mentre il Montepaschi obbiettava, dal suo canto, che la propria iscrizione era stata originariamente riferita ad un (inesistente) soggetto a nome C.G., per effetto di un errore (poi corretto) della conservatoria.
Il giudice di primo grado accolse l’opposizione, ritenendo che la correzione operata dalla conservatoria non potesse avere che efficacia ex nunc. L’impugnazione proposta dal Montepaschi fu rigettata dalla corte di appello di Perugia.
La sentenza è stata impugnata dinanzi a questa corte dall’Agenzia del Territorio, in persona del direttore in carica pro tempore, con ricorso sorretto da 2 motivi.
Resiste con controricorso la cassa di Risparmio di Firenze.
Resiste a sua volta con controricorso il Montepaschi, proponendo altresì ricorso incidentale tardivo (cui resiste con controricorso la Cassa di Risparmio fiorentina).
IN DIRITTO Il ricorso principale è inammissibile.
La stessa ricorrente, nell’incipit dell’odierno atto di impugnazione, riconosce di “essere totalmente estranea al rapporto dedotto in giudizio”, mentre la sua partecipazione al giudizio (illo tempore come conservatoria dei registri immobiliari, poi trasformatasi in agenzia per il territorio), disposta dal giudice di primo grado, non aveva avuto alcun esito processuale, non essendo state svolte domande di alcun tipo nei suoi confronti, e non essendo conseguentemente stata emessa alcuna pronuncia da parte del giudicante (mentre la sua costituzione in appello si sarebbe caratterizzata come intervento adesivo dipendente rispetto al Montepaschi, non proponente, dinanzi a questa corte, alcun gravame rispetto alla sentenza della corte perugina).
Alla inammissibilità per difetto di interesse del ricorso principale consegue, giusta disposto dell’art. 334 c.p.c. (come più volte affermato da questa stessa corte) l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo proposto dalla Montepaschi.
La disciplina delle spese – che possono essere in questa sede compensate – segue come da dispositivo.
PQM
La corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010