Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.4377 del 23/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato DE MARINIS NICOLA, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA 31, presso lo studio dell’avvocato GUIDI ENRICO, rappresentata e difesa dall’avvocato BISAIL ALESSANDRO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 338/2006 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di SASSARI, depositata il 22/12/2006 R.G.N. 58/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/12/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per inammissibilità.

IN FATTO E DIRITTO La Corte considerato che dal verbale di conciliazione depositato agli atti risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;

ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di Cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);

in definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere;

avuto riguardo alla materia del contendere stimasi compensare integralmente tra le suddette parti le spese del giudizio di Cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

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