Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.4402 del 23/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4975/2009 proposto da:

IMPRESA CARCHELLA S.P.A., in persona del Consigliere Delegato, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA S. ANDREA DELLA VALLE 3, presso lo studio dell’avvocato MELLARO MASSIMO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.M.P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LORENZO IL MAGNIFICO 110, presso lo studio dell’Avvocato SERRAO BERNARDO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

DEUTSCHE BANK S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3 867/2 008 della CORTE D’APPELLO di ROMA, dell’8/5/08, depositata il 02/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Biancolillo Massimo (per delega dell’avvocato Mellaro Massimo), che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONE, che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma in data 8.5.2008 e depositata il 12.10.2008 in materia di accertamento dell’obbligo del terzo.

Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I. Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

2. Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio e dichiarato inammissibile, se si considera che la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, infatti, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta.

Nella specie, i due motivi, che denunciano violazione di legge (artt. 548 e 549 c.p.c.; art. 345 c.p.c.) si concludono con un quesito generico, la cui formulazione non assolve al principio di corrispondenza fra vizi denunciati e fattispecie concreta e che non può essere integrato dalla illustrazione che, all’interno del motivo, precede la formulazione del quesito”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma è stata ascoltata in camera di consiglio.

La ricorrente ha presentato memoria.

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria che non presentano elementi di novità tali da condurre a conclusioni diverse da quelle enunciate nella relazione – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore della resistente, vanno poste a carico della ricorrente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

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