LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.M.E., elettivamente domiciliata in Roma, via Marcello Prestinari 13, presso l’avv. Lombardi Comite Francesco, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
– intimato costituito –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte (Torino), Sez. 36, n. 76/36/01 del 5 novembre 2001, depositata il 4 dicembre 2001, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Raffaele Botta;
Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
Vista la documentazione della ricorrente che attesta di aver definito la controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12.
RILEVATO IN FATTO
Che tale circostanza, in assenza di contestazioni da parte dell’Amministrazione pur più volte sollecitata, testimonia che il ricorrente non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio;
Ritenuto che, trattandosi di condono, vadano compensate le spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010