LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Banaservice s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Due Macelli 47, presso l’avv. Improda Alberto, che unitamente agli avv.ti Bruno Telchini e Marco Mayr, che la rappresentano e difendono, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Dogane, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento, Sezione Seconda Civi-le, n. 152/2005 dell’8 marzo 2005, depositata il 5 maggio 2005, notificata il 29 settembre 2005;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. BOTTA Raffaele;
Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
FATTO E DIRITTO
Vista la comunicazione dell’Agenzia delle Dogane che attesta che la Societa’ Chiquita Italia S.p.A. ha soddisfatto per intero il proprio debito erariale a seguito di condono, per cui sono stati adottati i provvedimenti di sgravio allegati alla nota anche a favore della Societa’ ricorrente;
Ritenuto che in conseguenza dello sgravio sia cessata la materia del contendere;
Ritenuto che trattandosi di definizione per condono sia giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010