LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –
Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.V., (*****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo STUDIO SARTORIO, rappresentato e difeso dagli avvocati PROVERA MARCO, SARTORIO GIUSEPPE, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI *****, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI *****, in persona dei rispettivi Rettori pro-
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
e contro
I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA *****;
– intimati –
avverso la sentenza n. 6673/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/02/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;
uditi gli avvocati Marco PROVERA, Giustina NOVIELLO dell’Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
La Corte:
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per cassazione RG n. 9239/2009 proposto da M.V. nei confronti dell’Università degli Studi di *****, della Seconda Università degli Studi di *****, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria ***** e dell’Inpdap, avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 22 dicembre 2008;
Visto il controricorso proposto dalla Università degli Studi di *****;
visto l’atto di rinuncia al ricorso accettato dalla parte costituita;
visto l’art. 391 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010