LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –
Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 8260/2009 proposto da:
I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (*****), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S.
CROCE IN GERUSALEMME 55, presso l’Ufficio legale dell’Istituto stesso, rappresentato e difeso dall’avvocato MARINUZZI Dario, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.P., in proprio e anche in qualità di procuratore generale della madre G.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato TOMASSETTI Domenico, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUERRIZIO SERGIO, per delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
D.R.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 563/2008/A della CORTE CONTI – I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE, depositata il 18/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/02/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;
udito l’Avvocato Sergio GUERRIZIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. D.D. impugnava il provvedimento del 7 febbraio 2003 con cui l’Inpdap aveva revocato la pensione a suo tempo erogata con decreto del 5 maggio 1976, chiedendo venisse dichiarata la illegittimità della revoca ed affermato il suo diritto a conservare la prestazione, con condanna alla erogazione delle somme non corrisposte dal giugno 2001. La Sezione giurisdizionale per il Piemonte riteneva legittimo il provvedimento dell’Inpdap, sul rilievo che il rapporto di lavoro con il comune di Strambino era cessato il *****, mentre per il periodo successivo, le parti non avevano inteso dar corso ad alcun rapporto di lavoro nè garantire la tutela assicurativa. Su impugnazione del soccombente, la Corte dei Conti sezione giurisdizionale centrale, con la sentenza in epigrafe indicata del 18 dicembre 2008, riformava la statuizione, dichiarando illegittima la revoca della prestazione, affermando in primo luogo, in risposta alla eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Inpdap, che l’oggetto del giudizio consisteva nell’accertamento della legittimità o meno del provvedimento del 2003 con cui l’Ente previdenziale aveva revocato la pensione. Nel merito affermava che la fattispecie non rientrava in nessuno dei casi in cui la legge (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092) consente la possibilità di revoca o modifica del provvedimento attributivo della prestazione. Avverso detta sentenza l’Inpdap propone ricorso per difetto di giurisdizione.
La parte privata resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sostiene il ricorrente, censurando la sentenza per violazione del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 62 e 63, R.D. n. 1038 del 1933, artt. 71 e 72 e della L. n. 241 del 1990, art. 5, che la giurisdizione spetterebbe al giudice amministrativo in quanto, ratione temporis, giudice del rapporto di lavoro, che dovrebbe accertare la esistenza della sua natura subordinata per il periodo controverso, a cui sarebbe condizionata l’esistenza del rapporto assicurativo e quindi il diritto a pensione.
Il ricorso non merita accoglimento, dovendosi confermare la giurisdizione della Corte dei Conti.
E’ stato infatti più volte affermato ( tra le tante Cass. Sez. U, Sentenza n. 12722 del 14 giugno 2005) che “La giurisdizione della Corte dei conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicchè in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale, come quelle concernenti la sussistenza del diritto a pensione ed il recupero di assegni di pensione già versati, nelle quali la Corte ha il potere – dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto di impiego relativi allo status di dipendente al fine di dedurne l’incidenza sul trattamento di quiescenza”.
Da ultimo si è confermato (Sez. U., Sentenza n. 18076 del 7 agosto 2009) che “La Corte dei Conti, in sede di giurisdizione esclusiva sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (nonchè degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante), ha il potere-dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto d’impiego, inerenti allo status del dipendente ed al suo trattamento economico, al fine di stabilirne la rilevanza sul trattamento di quiescenza”.
Nel presente giudizio il pubblico dipendente non ha impugnato alcun atto incidente sul rapporto di impiego ma ha reclamato il diritto a mantenere la pensione che gli era stata erogata.
Il ricorso va quindi rigettato e va dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro duecento per spese ed in Euro duemila per onorari.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010