LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 534-2005 proposto da:
M.C., *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 19, presso lo studio dell’avvocato LIPERA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
T.L., *****, C.R.M.
*****, C.M.G., *****, C.M. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TRIPOLI 38, presso lo studio dell’avvocato BOMBACI PAOLO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2052/2004 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 14/06/2004/
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2009 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per l’estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia.
RILEVATO IN FATTO E DIRITTO Che con atto del 23 ottobre 2009 sottoscritto dalla parte e dal suo difensore M.C. ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione iscritto al n. 534/05 proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Catania n. 2052/04 ;
la rinuncia è stata accettata dalle controparti che vi hanno aderito con atto sottoscritto anche dal difensore;
lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio;
ritenuto che, in considerazione dell’adesione alla rinuncia da parte dei resistenti, non va emessa alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
visti gli artt. 375, 390 e 391 cod. proc. civ. dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010