Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.4890 del 01/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato FILEGGI ANTONIO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato SIPALA ALDO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SOLINAS MARIA LAURA, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 225/2007 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di SASSARI, depositata il 23/04/2007 r.g.n. 343/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/12/2009 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega FILEGGI ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

IN FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe specificata la Corte d’appello di Cagliari, riformando la decisione del Tribunale di Sassari, ha accolto la domanda proposta da C.M. intesa ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratti a termine con il quali era stata assunta dalle Poste Italiane s.p.a. a partire dal 29 agosto 2002.

2. La società ha proposto ricorso per Cassazione e la lavoratrice ha resistito con controricorso.

3. Successivamente, la ricorrente ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto dalle parti in causa.

4. Dal predetto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo dandosi atto della intervenuta conciliazione e dichiarando che ogni fase di giudizio ancora in corso si sarebbe definita in coerenza con tale accordo. Ciò posto, si evidenzia la cessazione della materia del contendere in relazione alla controversia, sicchè deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. Le spese del giudizio vanno compensate in ragione dell’esito della lite.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010

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