Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.5098 del 03/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.E., *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DOMENICO BARONE 31, presso lo studio dell’avvocato BOTTAI ENRICO, che la rappresenta e difende, con procura notarile del 12/1/2010 rep. 7801, unitamente agli avvocati PARPAJOLA PAOLO, MARIN LUIGI;

– ricorrenti –

contro

CARROZZERIA ZORZO DI ZORZO ADRIANO & C SNC *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA, 47, presso lo studio dell’avvocato IOSSA FRANCESCO PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIO ANDRETTA deceduto nelle more.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1467/2 004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21/01/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato BOTTAI Enrico, difensore del ricorrente che ha chiesto di riportarsi ed insiste e produce cartolina di ricevimento del ricorso da parte di controricorrente;

udito l’Avvocato IOSSA Francesco Paolo, difensore del resistente che ha chiesto di riportarsi ed insiste;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso o inammissibilità.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 27.10.2000 T.E. proponeva appello alla sentenza del Tribunale di Padova, sezione di Cittadella, n. 57/2000, con la quale era stato condannato al pagamento di L. 5.545.400 oltre accessori in favore della Carrozzeria Zorzo per la modifica al sistema di copertura del cassone del proprio autocarro, asseritamene effettuata in modo difforme da quanto richiesto, per cui le sponde, nella parte superiore, non erano state poste in verticale riducendo la capacità di carico del mezzo.

Resisteva la Carrozzeria Zorzo e la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 1467/04 respingeva il gravame, con condanna alle spese del grado, osservando che nessuna erronea valutazione delle prove era stata compiuta.

Come ammesso dall’appellante, nessuno dei testi aveva saputo dire dell’esatto oggetto del contratto, presupposto per parlare di inadempimento.

Le sponde si restringevano in alto ma era onere del T. provare di aver pattuito un risultato analogo a quello ottenuto sul camion del sig. Z..

Ricorre T. con due motivi, il secondo è indicato come terzo, illustrati da memoria, resiste controparte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunzia violazione dell’art. 359 c.p.c., in relazione all’art. 257 c.p.c., in ordine al principio di infrazionabilità della prova; col secondo motivo si lamentano violazione dell’art. 345 c.p.c. e vizi di motivazione perchè doveva ritenersi implicitamente abbandonata l’eccezione di corretto adempimento rispetto a quella di tardiva contestazione dei vizi.

Le censure non meritano accoglimento.

La Corte di appello, sia pure sinteticamente, ha dedotto, a pagina quattro, che la nuova escussione dello Z., tesa ad integrare quanto riferito in primo grado, era inammissibile per il principio di infrazionabilità della prova, aggiungendo che la richiesta di prova in appello avrebbe dovuto essere formulata per capitoli già nell’atto di appello mentre il T. non aveva formulato alcun capitolo preciso.

Rispetto a questa affermazione la prima doglianza non svolge alcuna censura ma invoca giurisprudenza non pertinente od addirittura contraria alla sua tesi, donde la sua inammissibilità.

Il secondo motivo non chiarisce l’interesse alla censura e la sua decisività rispetto ali”affermazione della sentenza secondo la quale, per parlare di inadempimento, bisogna provare preventivamente l’esatto contenuto della prestazione pattuita.

La Corte territoriale aveva dedotto, a pagina tre, che, come ammesso dallo stesso appellante, nessuno dei testi aveva saputo dire qual era stato l’esatto oggetto del contratto. Era onere del T. provare che era stato pattuito un risultato analogo a quello ottenuto sul camion del sig. Z..

In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 900,00 di cui Euro 700,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

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