Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.5104 del 03/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 32/2005 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 02/03/2005 r.g.n. 66/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/12/2009 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l’estinzione del procedimento.

RILEVATO IN FATTO

Che la Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Perugia, che ha dichiarato esistente tra la società e G.M. un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti ex art. 8 c.c.n.l. 1994 e accordo integrativo del 25.9.1997;

che, rispetto a tale ricorso, la lavoratrice intimata non ha svolto attività difensiva;

che, successivamente, allegando verbale della conciliazione intervenuta con la lavoratrice in sede sindacale, la società ricorrente ha depositato presso la cancelleria di questa Corte atto di rinuncia al ricorso e, in vista dell’udienza, ha ribadito la sua volontà in tal senso nella memoria ex art. 378 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che l’atto di rinuncia risulta pienamente conforme alle prescrizioni di cui all’art. 390 c.p.c., per cui va dichiarata l’estinzione del processo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 307 e 310 c.p.c., mentre nulla deve disporsi per le spese del giudizio di Cassazione, stante la mancanza di ogni attività difensiva da parte della lavoratrice intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso;

nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

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