Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.5147 del 03/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A2A S.P.A. in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Scrofa n. 57, presso lo studio degli avv.ti ZOPPINI Giancarlo, Giuseppe Pizzonia e Giuseppe Russo Crovace, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VILLA TIRANO, in persona del sindaco pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. 26^, n. 55, depositata il 13 agosto 2007.

Letta la relazione scritta redatta dal relatore Dott. Aurelio Cappabianca;

udito, per la società contribuente, l’avv. Giuseppe Pizzonia;

udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola, che nulla ha osservato.

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la società contribuente propone ricorso per cassazione, in due motivi, avverso la decisione di appello indicata in epigrafe;

– che il Comune intimato non si è costituito; rilevato:

– che non risulta allegato al ricorso l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuto ricevimento del plico postale da parte del destinatario;

che nessun avviso di ricevimento è stato successivamente versato in atti e nemmeno prodotto in sede di adunanza in Camera di consiglio a cura della società intimante nè, in tale sede, questa ha rappresentato la relativa mancata restituzione e l’inutile tempestiva richiesta di duplicato;

osservato:

– che, in tale situazione, deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso (v. Cass. S.U. 627/08);

considerato:

– che, in quanto radicalmente inammissibile, il ricorso può esser respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c. (nonostante il diverso tenore della relazione: cfr. Cass. 7433/09, 5464/09);

– che – stante l’assenza d’attività difensiva del Comune intimato – non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

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