LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A2A S.P.A. in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Scrofa n. 57, presso lo studio degli avv.ti ZOPPINI Giancarlo, Giuseppe Pizzonia e Giuseppe Russo Crovace, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI VILLA TIRANO, in persona del sindaco pro tempore;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. 26^, n. 55, depositata il 13 agosto 2007.
Letta la relazione scritta redatta dal relatore Dott. Aurelio Cappabianca;
udito, per la società contribuente, l’avv. Giuseppe Pizzonia;
udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola, che nulla ha osservato.
FATTO E DIRITTO
Premesso:
– che la società contribuente propone ricorso per cassazione, in due motivi, avverso la decisione di appello indicata in epigrafe;
– che il Comune intimato non si è costituito; rilevato:
– che non risulta allegato al ricorso l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuto ricevimento del plico postale da parte del destinatario;
che nessun avviso di ricevimento è stato successivamente versato in atti e nemmeno prodotto in sede di adunanza in Camera di consiglio a cura della società intimante nè, in tale sede, questa ha rappresentato la relativa mancata restituzione e l’inutile tempestiva richiesta di duplicato;
osservato:
– che, in tale situazione, deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso (v. Cass. S.U. 627/08);
considerato:
– che, in quanto radicalmente inammissibile, il ricorso può esser respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c. (nonostante il diverso tenore della relazione: cfr. Cass. 7433/09, 5464/09);
– che – stante l’assenza d’attività difensiva del Comune intimato – non vi è luogo a provvedere sulle spese.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010