LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 16007-2009 proposto da:
A.R. (nato a *****);
– ricorrente –
contro
RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA depositato il 21/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;
lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. Dr. FELICETTI: il ricorso sia fissato per l’esame in camera di consiglio.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che A.R. ha proposto ricorso a questa Corte avverso un decreto della corte d’Appello di Genova, depositato il 21 aprile 2009, con il quale è stato respinto un reclamo avverso un decreto del tribunale per i minorenni relativo a provvedimenti assunti riguardo ai figli del ricorrente nel corso di un procedimento per l’accertamento dello stato di abbandono;
che il ricorso, sottoscritto dalla parte personalmente, non risulta notificato ad alcuno;
che con esso si sollevano, fra l’altro, questioni di legittimità costituzionale relative al diritto di proporre il ricorso personalmente ed all’assistenza di un difensore;
che il ricorso, non essendo stato notificato ad alcuno, risulta inammissibile per tale assorbente ragione, che rende irrilevante la questione di costituzionalità e impedisce l’esame di ogni altra questione;
visti gli artt. 380 bis e 375 c.p.c..
PQM
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010