Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.5363 del 05/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16007-2009 proposto da:

A.R. (nato a *****);

– ricorrente –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA depositato il 21/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. Dr. FELICETTI: il ricorso sia fissato per l’esame in camera di consiglio.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che A.R. ha proposto ricorso a questa Corte avverso un decreto della corte d’Appello di Genova, depositato il 21 aprile 2009, con il quale è stato respinto un reclamo avverso un decreto del tribunale per i minorenni relativo a provvedimenti assunti riguardo ai figli del ricorrente nel corso di un procedimento per l’accertamento dello stato di abbandono;

che il ricorso, sottoscritto dalla parte personalmente, non risulta notificato ad alcuno;

che con esso si sollevano, fra l’altro, questioni di legittimità costituzionale relative al diritto di proporre il ricorso personalmente ed all’assistenza di un difensore;

che il ricorso, non essendo stato notificato ad alcuno, risulta inammissibile per tale assorbente ragione, che rende irrilevante la questione di costituzionalità e impedisce l’esame di ogni altra questione;

visti gli artt. 380 bis e 375 c.p.c..

PQM

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

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