LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. ODDO Massimo – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.T. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BAUR CHRISTOPH, PLATTER PETER;
– ricorrente –
contro
A.C.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GABANELLA ALESSANDRO; P.
R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GABANELLA ALESSANDRO;
– controricorrenti –
e contro
PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE BOLZANO;
– intimato –
avverso il provvedimento RG. 4268/2001 del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata il 02/11/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/01/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato COGLITORE Emanuele con delega depositata in udienza dell’Avvocato MANZI Luigi, difensore del ricorrente che ha chiesto estinzione per rinuncia;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia.
La Corte:
RILEVATO IN FATTO
Che S.T., con atto sottoscritto anche dal difensore avv. Cristoph Baur, e A.C.A. e P.R., con atto sottoscritto anche dal difensore avv. Alessandro Gabanella, con dichiarazione congiunta, hanno il primo rinunziato al ricorso e gli altri accettato la rinunzia, chiedendo la compensazione delle spese;
che non bisogna, conseguentemente, provvedere sulle spese.
PQM
Dichiara il presente procedimento estinto per rinunzia.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010