Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.5431 del 05/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SERVIZI RISCOSSIONI TRIBUTI TERNI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 48, presso lo studio dell’avvocato FILIE’ MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MINUCCI STEFANO;

– ricorrente –

e contro

P.F., PREFETTURA TERNI in persona del Prefetto pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1749/2004 del GIUDICE DI PACE di CHIARAVALLE CENTRALE, depositata il 08/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 28/01/2010 dal Consigliere Dott. MALZONE Ennio;

udito l’Avvocato FILIE’ Massimo, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per rinnovo della notifica a parte controricorrente.

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso proposto dai Servizi Riscossione Tributi Terni spa nei confronti di P.F. e della Prefettura di Terni, avverso la sentenza del giudice di pace di Chiaravalle Centrale n. 1749/04;

Rilevato che la notifica del ricorso alla Prefettura di Terni e’ avvenuta presso L’Avvocatura Distrettuale dello Stato in Catanzaro, anziche’ presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma.

P.Q.M.

Dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso alla Prefettura di Terni presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, assegnando il temine di giorno 90 da oggi: manda comunicarsi.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

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