LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.G.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, sez. 8^, n. 89 del 16/7/07.
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380- bis, nei termini che di seguito si trascrivono:
“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento.
il contribuente non si è costituito.
Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbito il secondo, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Con il primo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione quanto al fatto controverso costituito dalla interpretazione del pvc in riferimento all’individuazione del volume d’affari riferibile all’attività del contribuente.
Il mezzo è manifestamente fondato.
La motivazione della sentenza impugnata è infatti meramente apparente, esaurendosi nella affermazione che la Commissione Tributaria Provinciale ha esaminato a suo tempo in toto tutte le eccezioni esposte nel ricorso introduttivo fornendo ampia e esauriente motivazione e che pertanto il collegio osserva che l’iter logico adottato dai primi giudici merita piena conferma perchè fondato su elementi di legittimità e di merito ed appare pertanto del tutto condivisibile.
Resta assorbito il secondo motivo”;
che le parti non hanno presentato memorie;
che il collegio condivide la proposta del relatore;
che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, per un nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione tributaria, il 25 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010