LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
L.G.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5553/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/09/2005 R.G.N. 7374/04;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 16/12/2009 dal Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe;
udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
IN FATTO E DIRITTO La Corte considerato che dal verbale di conciliazione depositato agli atti risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale; ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);
in definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere;
avuto riguardo alla materia del contendere stimasi compensare integralmente tra le suddette parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimita’.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010