LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito – Consigliere –
Dott. CALEO Giovanni – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Comune di San Mauro Torinese, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso dagli Avvocati NOBILONI Alessandro e Franco Vinai, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via G. Nicotera n. 29.
– ricorrente –
contro
T.N.T. Service s.p.a., con sede in *****, in persona del legale rappresentante sign. S.G., rappresentata e difesa per procura a margine del controricorso dagli Avvocati CONTALDI Mario e Fabrizio Gaidano, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 63.
– controricorrente –
Riscossione Uno s.p.a., con sede in *****, in persona dell’amministratore delegato Dott. P.A., rappresentata e difesa per procura a margine del controricorso dagli Avvocati Cimetti Maurizio e Sante Ricci, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via Bissoiati n. 76.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 11/25/06 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 30.5.2006;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 2.2.2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;
Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 6.12.2006, il comune di San Mauro Torinese ricorre. sulla base di un solo motivo, per la cassazione della sentenza n. 11/25/06 del 30.5.2006 con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte, aveva respinto il suo appello avverso la pronuncia di primo grado che, previa riunione dei ricorsi della società T.N.T. Service, aveva annullato le cartelle di pagamento emesse dalla Uniriscossioni che intimavano alla contribuente il pagamento della tarsu per gli anni 2001 e 2002, ritenendo il giudice di secondo grado fondato il motivo di ricorso che eccepiva l’intervenuta decadenza del diritto al tributo, per avere il comune provveduto all’iscrizione a ruolo soltanto nell’aprile del 2004.
oltre il termine prescritto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72.
Le società T.N.T. Service e Riscossione Uno, già Uniriscossioni, resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso denunzia “Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione di un fatto decisivo della controversia e per il giudizio ai sensi del art. 360 c.p.c., n. 5”.
In via preliminare ed assorbente rispetto all’esame del motivo, il Collegio rileva che il mezzo appare inammissibile. Il motivo, per come formulato, non appare infatti conforme alla prescrizione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., comma 2, – applicabile nella fattispecie essendo stata la sentenza impugnata depositata dopo il 2 marzo 2006 (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) – la quale, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 20603 dell’1.10.2007 (poi ulteriormente confermato da numerose pronunce delle Sezioni semplici, tra le quali si segnalano le ordinanze n. 8897 del 2008 e n. 4309 del 2008), impone al ricorrente che denunzi il difetto di motivazione della decisione impugnata l’onere non solo) di dedurre in modo specifico la relativa censura, ma anche di formulare, al termine di essa, un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, costituente un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua inammissibilità. Nel caso di specie, il motivo formulato dal Comune di San Mauro Torinese manca di tale indicazione riassuntiva e sintetica e ciò determina, a mente dell’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 4), l’inammissibilità del ricorso.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, per ciascuno dei controricorrenti.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010