Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.5772 del 10/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26415/2005 proposto da:

B.G. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SORA 47, presso lo studio dell’avvocato ROSSI Sergio, che la rappresenta e difende con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, V.GUGLIELMO MARCONI 57, presso lo studio dell’avvocato CIMAGLIA Giulio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato IBELLO GIUSEPPE con delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1702/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Sezione Terza Civile, emessa il 7/04/2004; depositata il 17/09/2004;

R.G.N. 4678/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/02/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato SERGIO ROSSI;

udito l’Avvocato GIULIO CIMAGLIA;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1.- A conclusione del giudizio di convalida dello sfratto intimato dalla locatrice B.G. al conduttore P.G. per la morosità nel pagamento del canone (del *****) di un immobile locato per uso commerciale, il tribunale di Latina dichiarò risolto il contratto ed ordinò al convenuto il rilascio dell’immobile.

La sentenza è stata dichiarata nulla dalla corte d’appello di Roma con sentenza n. 1702 del 2004, con compensazione delle spese del doppio grado.

La corte di merito ha ritenuto che, all’udienza fissata per la convalida, l’attrice aveva dato atto dell’intervenuta sanatoria della morosità e chiesto solo la liquidazione delle spese processuali; che nel corso dell’ulteriore fase del giudizio ed in sede di precisazione delle conclusioni non altro che la liquidazione delle spese aveva domandato. Ed ha concluso che, essendo per tale ragione cessata la materia del contendere sulla domanda di risoluzione in esito all’abbandono della stessa da parte dell’attrice, il tribunale aveva deciso ultra petita laddove, oltre ad aver condannato il convenuto (virtualmente soccombente) alle spese, aveva anche dichiarato risolto il contratto e ordinato il rilascio.

Ricorre per cassazione la B., affidandosi a due motivi illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso il P..

2.- Il collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.

Nessuno dei due motivi (col primo dei quali è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e, col secondo, di non indicate norme di diritto) muove una critica specifica alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che non è in alcun modo intaccata dalle doglianze formalmente prospettate, con le quali non si contesta in particolare che il contenuto delle conclusioni definitive, rassegnate in modo particolareggiato e specifico, valga a delimitare l’effettivo ambito delle questioni sottoposte all’esame del giudice (così la corte d’appello a pagina 4, secondo capoverso, della sentenza), ma si prospetta la possibilità che la corte giungesse a conclusioni diverse sulla base del complessivo comportamento processuale delle parti e del contenuto dell’originaria domanda (dalla corte d’appello ritenuta, peraltro, abbandonata).

Il ricorso va pertanto respinto con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente P..

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

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