LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”, in persona del Direttore in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
il signor T.V., di seguito anche “Contribuente”;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di Milano 22 febbraio 2005, n. 17/39/05, depositata il 16 marzo 2005;
vista la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. MARTONE Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Considerato:
a) che il 13 aprile 2006 è notificato al Contribuente un ricorso dell’Agenzia per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello dell’Ufficio di Milano ***** dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Milano n. 9/15/2004, che aveva accolto il ricorso del Contribuente contro il diniego di rimborso dell’IRAP 1998-2000;
b) che il Contribuente, agente di commercio, non si costituisce in giudizio;
c) che la sentenza impugnata afferma che “la C.T.P. di Milano accoglieva il ricorso del contribuente inerente (a)l mancato rimborso IRAP, avendo verificato l’assenza d’organizzazione imprenditoriale e di una componente produttiva patrimoniale. / Appellava l’Ufficio …
Secondo l’interpretazione dell’Ufficio, … tutti i liberi professionisti sarebbero tenuti al versamento dell’imposta in questione, ad eccezione solo di quelli che svolgono la libera professione in strutture organizzate da altri soggetti …”;
d) che nessuno dei due motivi, con i quali l’Agenzia sostiene il suo ricorso, merita di esser accolto:
di) non il primo, con il quale si denunciano la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 1, 2 e 3 perchè esso sostiene la tesi erronea, secondo la quale sarebbero soggetti passivi di IRAP tutti gli esercenti di arti e professioni indipendentemente dal fatto che siano dotati di un’organizzazione di fattori produttivi;
dii) non il secondo, con il quale si denunciano vizi motivazionali della sentenza d’appello, perchè le argomentazioni addotte a suo sostegno sono prive di specificità;
e) che, pertanto, il ricorso dev’essere rigettato;
f) che la mancata costituzione in giudizio del Contribuente intimato esime dalla pronuncia sulle spese processuali relative al giudizio di Cassazione;
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010