Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.5917 del 11/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”, in persona del Direttore in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

il signor T.V., di seguito anche “Contribuente”;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di Milano 22 febbraio 2005, n. 17/39/05, depositata il 16 marzo 2005;

vista la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. MARTONE Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Considerato:

a) che il 13 aprile 2006 è notificato al Contribuente un ricorso dell’Agenzia per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello dell’Ufficio di Milano ***** dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Milano n. 9/15/2004, che aveva accolto il ricorso del Contribuente contro il diniego di rimborso dell’IRAP 1998-2000;

b) che il Contribuente, agente di commercio, non si costituisce in giudizio;

c) che la sentenza impugnata afferma che “la C.T.P. di Milano accoglieva il ricorso del contribuente inerente (a)l mancato rimborso IRAP, avendo verificato l’assenza d’organizzazione imprenditoriale e di una componente produttiva patrimoniale. / Appellava l’Ufficio …

Secondo l’interpretazione dell’Ufficio, … tutti i liberi professionisti sarebbero tenuti al versamento dell’imposta in questione, ad eccezione solo di quelli che svolgono la libera professione in strutture organizzate da altri soggetti …”;

d) che nessuno dei due motivi, con i quali l’Agenzia sostiene il suo ricorso, merita di esser accolto:

di) non il primo, con il quale si denunciano la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 1, 2 e 3 perchè esso sostiene la tesi erronea, secondo la quale sarebbero soggetti passivi di IRAP tutti gli esercenti di arti e professioni indipendentemente dal fatto che siano dotati di un’organizzazione di fattori produttivi;

dii) non il secondo, con il quale si denunciano vizi motivazionali della sentenza d’appello, perchè le argomentazioni addotte a suo sostegno sono prive di specificità;

e) che, pertanto, il ricorso dev’essere rigettato;

f) che la mancata costituzione in giudizio del Contribuente intimato esime dalla pronuncia sulle spese processuali relative al giudizio di Cassazione;

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

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