Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.6177 del 15/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11133-2008 proposto da:

T.M. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CUNFIDA 20, presso l’avvocato OLIVETI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato CIMAOMO ANTONIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 03/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2009 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La corte di appello di Perugia, con decreto 3.5.2007, si è pronunciata sulla domanda di equa riparazione proposta da T. M. contro il Ministero della giustizia.

L’ha rigettata ed ha dichiarato compensate le spese del processo.

2. – T.M. ha proposto ricorso per cassazione e lo ha notificato alla Presidenza del Consiglio il 10.4.2008.

Al ricorso ha resistito il Ministero della giustizia con controricorso notificato il 24.5.2008: ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso è inammissibile.

La domanda di equa riparazione è stata proposta contro il Ministero della giustizia: come doveva essere, in base alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3 perchè il giudizio presupposto s’era svolto davanti al giudice ordinario.

Il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere dunque proposto contro lo stesso Ministero e non contro la Presidenza del Consiglio, del resto carente di legittimazione a contraddirvi, appunto perchè il giudizio presupposto s’era svolto davanti al giudice ordinario e non davanti a giudice speciale (per la medesima decisione in identico caso, Cass. 17 aprile 2003 n. 6181).

La sanatoria prevista dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4 si applica, invero, nel giudizio di primo grado – dove l’onere dell’Avvocatura dello Stato di rilevare l’errore della parte attrice, se osservato, consente d’essere riparato e se non osservato, stabilizza la legittimazione a contraddire nella Amministrazione convenuta; non ha invece ragione di applicarsi quando l’Amministrazione legittimata a contraddire sia rimasta individuata in primo grado e solo si tratta di proseguire il giudizio nelle fasi di impugnazione nei suoi confronti (Cass. 14 febbraio 2001 n. 2144 e 7 marzo 2006 n. 4864).

2. – Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 495,00 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

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