Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.6262 del 15/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE SPA in persona del Responsabile della Direzione Affari Legali della Societa’, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso la Direzione Affari Legali della Societa’, rappresentata e difesa dall’avv. URSINO ANNA MARIA, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C.G., D.D.C.;

– intintati –

avverso la sentenza n. 693 0/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 9.11.05, depositata il 31/12/2005;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

IN FATTO E IN DIRITTO Poste Italiane s.p.a. ricorre per Cassazione contro D.C. G. e D.D.C. avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 6930/2005 depositata il 31.12.2005 che, rigettando l’appello, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto dei predetti lavoratori a percepire l’indennita’ cd. “agente unico” anche per l’anno 1998.

I lavoratori non si sono costituiti.

Il ricorso risulta notificato ai due lavoratori in data 11 gennaio 2007, oltre il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c.. Poiche’ non risulta che il ricorso sia stato consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario entro la data del 2 gennaio 2007 (essendo il 31 dicembre 2006 e il 1 gennaio 2007 giorni festivi), l’impugnazione va ritenuta tardiva e, quindi, dichiarata inammissibile.

Nulla per le spese, non essendosi gli intimati costituiti.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

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