Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.6266 del 15/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

POSTE ITALIANE SPA in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso la Direzione Affari Legali della Societa’, rappresentata e difesa dall’avv. URSINO ANNA MARIA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1256/2002 della CORTE D’APPELLO di BARI del 26.9.02, depositata il 10/10/2002;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

IN FATTO E IN DIRITTO Con atto notificato a Poste Italiane s.p.a. il 9 ottobre 2003, S. A. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari – sezione Lavoro – n. 1256 depositata il 10 ottobre 2002.

Poste Italiane s.p.a. ha resistito con controricorso notificato il 14 novembre 2003.

Disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., il Pubblico ministero ne ha chiesto, con le conclusioni scritte, la dichiarazione di improcedibilita’.

Tali richieste vanno accolte, non risultando che il ricorrente abbia depositato il ricorso, gli atti e i documenti indicati nell’art. 369 c.p.c..

In applicazione di tale norma, va dichiarata la improcedibilita’ del ricorso. Segue la condanna alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara il ricorso improcedibile e condanna S.A. alle spese, in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 1000,00 per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 21 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

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