Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.6267 del 15/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.R., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non diligente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (gia’ Ferrovie dello Stato – Societa’

di Trasporti e Servizi p.a.) in Persona dell’institore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 68/2000 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA del 15.10.02, depositata il 07/11/2002;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

IN FATTO E IN DIRITTO Con atto notificato a Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. il 5 settembre 2003, Z.R. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata – sezione Lavoro – n. 68 in data 15 ottobre – 7 novembre 2002.

R.F.I. s.p.a. ha resistito con controricorso notificato il 9 ottobre 2003.

Disposta la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., il Pubblico ministero ne ha chiesto, con le conclusioni scritte, la dichiarazione di improcedibilita’.

Tali richieste vanno accolte, non risultando che il ricorrente abbia depositato il ricorso, gli atti e i documenti indicati nell’art. 369 c.p.c..

In applicazione di tale norma, va dichiarata la improcedibilita’ del ricorso. Segue la condanna alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara il ricorso improcedibile e condanna Z.R. alle spese, in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 1000,00 per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 21 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

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