Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.6359 del 16/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5463/2006 proposto da:

C.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAPA Sebastiano;

– ricorrente –

contro

T.V. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI 30, presso lo studio dell’avvocato FERRETTI MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIACONIA Giuseppe;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1213/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 04/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/02/2010 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per integrazione del contraddittorio.

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso proposto da C.G. nei confronti di T.V.;

Rilevato che il ricorso non risulta notificato a R.A. nè alla s.n.c. Fratelli Mistretta, entrambe presenti nelle presenti fasi di merito;

Ritenuto che, versandosi in ipotesi di litisconsorzio processuale, va integrata la chiamata nel giudizio di legittimità degli stessi soggetti;

Visto l’art. 375 c.p.c..

PQM

Ordina l’integrazione del contraddittorio processuale nei confronti di R.A. e della Fratelli Mistretta s.n.c. e fissa il termine di gg. 90 dalla comunicazione della presente ordinanza ai fini dell’adempimento.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

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