Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.6468 del 17/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. est. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Centrale pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la stessa domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrenti –

contro

Baggi Color dei F.lli Baggi e C. s.n.c.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 143.06.04 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 27.09.2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 4 febbraio 2010 dal consigliere relatore dott. BERNARDI Sergio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel maggio 2002 la societa’ in nome collettivo Baggi Color dei F.lli Baggi chiese il rimborso della somma pagata a titolo di imposta Irap per gli anni dal 1998 al 2001, ritenendo indebito il pagamento in quanto essa sarebbe stata priva del presupposto impositivo costituito dalla autonoma organizzazione.

La CTP di Bergamo accolse il ricorso e la CTR della Lombardia respinse l’appello dell’Amministrazione. Ministero dell’Economia e delle Finanze ed Agenzia delle Entrate ricorrono per la cassazione della sentenza d’appello deducendo violazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144 e del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 nonche’ vizio di motivazione su punto decisivo della controversia. La societa’ intimata non si e’ difesa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente non ha depositato in giudizio l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c.. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, giacche’ manca la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione, e non e’ consentita la concessione di un termine per il deposito ne’ ricorrono i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. 627/2008).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

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