Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.6470 del 17/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. est. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Centrale pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la stessa domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrenti –

contro

M.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2/27/04 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata in data 8.05 – 2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 4 febbraio 2010 dal consigliere relatore dott. BERNARDI Sergio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per la inammissibilita’ del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 15 settembre 2002 M.L. chiese il rimborso della somma pagata a titolo di imposta Irap per gli anni dal 1999 al 2001, ritenendo indebiti i pagamenti operati in quanto – in linea coi principi affermati nella sentenza n. 156/2001 della Corte costituzionale – doveva ritenersi che egli esercitasse l’attivita’ di lavoro autonomo senza il supporto di una rilevante struttura organizzativa. L’Ufficio delle Entrate di Lucca respingeva le istanze. Il contribuente adiva la Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso. La CTR della Toscana respingeva l’appello dell’Amministrazione. Ministero dell’Economia e delle Finanze ed Agenzia delle Entrate ricorrono per la cassazione della sentenza d’appello con due motivi. Il contribuente intimato non si e’ difeso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio osservando che in esso non era espressa alcuna critica alla sentenza impugnata, essendo solo riproposti “i motivi gia’ espressi in primo grado”.

Col primo motivo di ricorso l’Amministrazione lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Deduce che aveva criticato la sentenza impugnata riportando il contenuto di una decisione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto nella quale era motivato l’assunto che gli elementi utilizzati dal primo giudice per ritenere il difetto del requisito della autonoma organizzazione non giustificavano il giudizio reso.

Il motivo e’ inammissibile per difetto di autosufficienza. Questa corte non e’ in grado di verificare la fondatezza della critica rivolta alla sentenza impugnata perche’ non ha accesso diretto agli atti processuali, ed il ricorso non riporta per esteso la motivazione della sentenza di primo grado e le argomentazioni dell’atto di appello con le quali sarebbe stata censurata.

Il secondo motivo, che concerne il merito della causa, resta assorbito.

Non occorre decisione in punto spese, perche’ la parte intimata non si e’ difesa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

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