Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.6519 del 17/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE SPA in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta procura a margine del ricorso per revocazione;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II n. 33, presso lo studio dell’avv. GALLEANO SERGIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 11139/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA del 24.1.08, depositata il 07/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/02/2010 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Cassazione, con sentenza n 11139/2008 depositata il 7.5.2008, in accoglimento dei motivi di ricorso proposti da M.F. contro Poste Italiane s.p.a., ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n. 176/2004 depositata il 21.5.2004.

Avverso la predetta decisione n. 11139/2008 Poste ricorre per revocazione, denunciando “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.”, in quanto la Corte di Cassazione avrebbe erroneamente supposto la “impugnazione del capo della sentenza di secondo grado relativo all’efficacia temporale dell’accordo integrativo del 25.9.1997”. In breve, la Corte di cassazione avrebbe accolto il ricorso del M. per motivi da questo non prospettati, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione di cui all’art. 112 c.p.c..

M.F. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato.

A seguito di relazione ex artt. 391 bis e 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione dei ricorsi in camera di consiglio.

Il controricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

TI ricorso (principale) per revocazione non può essere accolto, come rivela la stessa denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c., attribuita alla sentenza revocanda. Infatti, con esso non si denuncia una “svista” del collegio decidente, ma una inesatta interpretazione dei tre motivi di ricorso proposti dal M.. Senonchè, il vizio revocatorio di cui all’art. 395 c.c., n. 4, richiamato nel quesito, non può consistere in un errato apprezzamento delle risultanze processuali; l’errore non deve in alcun modo coinvolgere l’attività valutativa del giudice, nè riguardare l’attività di giudizio in ordine agli atti processuali o a situazioni processuali percepite nella loro oggettività (Cass. n. 314/2000, n. 11061/2000, n. 7064/2002, n. 10635/1998, n. 2969/2001).

Il ricorso principale va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente inammissibilità (sopravvenuta) del ricorso incidentale condizionato.

L’onere delle spese segue la soccombenza.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Condanna la società ricorrente alle spese, in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 3000,00 (tremila) per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

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